Art. 21
Reti da posta
In vigore dal 4 lug 2018
Reti da posta
Gli Stati membri le cui imbarcazioni intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo provvedono a quanto segue:
a)
comunicano al segretariato della SPRFMO il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO con almeno 36 ore di anticipo, precisando le date previste di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo;
b)
provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera siano dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system – VMS) che trasmette dati ogni due ore mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;
c)
trasmettono rapporti di posizione VMS al segretariato della SPRFMO entro 30 giorni dopo aver lasciato la zona della convenzione SPRFMO; e
d)
in caso di perdita accidentale o caduta in mare delle reti da posta, comunicano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita o dalla caduta in mare dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) delle reti da posta perse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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