Art. 19
Sostituzione di pescherecci nell'ambito della pesca sperimentale
In vigore dal 4 lug 2018
Sostituzione di pescherecci nell'ambito della pesca sperimentale
1. In deroga agli , gli Stati membri possono autorizzare un'imbarcazione battente la loro bandiera che non sia identificata nel piano delle operazioni di pesca a partecipare a un'attività di pesca sperimentale se un peschereccio identificato nel piano è impossibilitato a pescare per legittimi motivi operativi o di forza maggiore. In tali casi, lo Stato membro interessato informa senza ritardo la Commissione e fornisce:
a)
dati esaustivi relativi all'imbarcazione sostitutiva;
b)
un resoconto completo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove a sostegno;
c)
le caratteristiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzo da pesca che devono essere utilizzati dall'imbarcazione sostitutiva.
2. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
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