Art. 26

Informazioni che devono essere comunicate dopo il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali

In vigore dal 4 lug 2018
Informazioni che devono essere comunicate dopo il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali 1.   Entro sette giorni dall'operazione di trasbordo, gli Stati membri le cui imbarcazioni vi hanno partecipato comunicano tutti i dettagli operativi contemporaneamente al segretariato della SPRFMO e alla Commissione, in conformità dell'allegato IX. 2.   Gli Stati membri possono autorizzare l'esercente il peschereccio dell'Unione a trasmettere per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente al segretariato della SPRFMO, purché vengano contestualmente trasmesse alla Commissione. L'esercente il peschereccio dell'Unione trasmette alla Commissione ogni richiesta di chiarimenti ricevuta dal segretariato della SPRFMO.
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