Art. 29

Sistema di controllo dei pescherecci

In vigore dal 4 lug 2018
Sistema di controllo dei pescherecci 1.   Il dispositivo di localizzazione satellitare installato a bordo dei pescherecci dell'Unione assicura la trasmissione automatica dei dati VMS al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera con un margine di errore relativo alla posizione inferiore a 100 metri in normali condizioni di funzionamento della navigazione via satellite. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi CCP trasmettano automaticamente e costantemente i dati VMS delle imbarcazioni battenti la loro bandiera e impegnate in attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO al segretariato della SPRFMO almeno una volta all'ora e affinché i dispositivi di localizzazione satellitare installati a bordo delle imbarcazioni battenti la loro bandiera siano in grado di trasmettere i dati VMS almeno ogni 15 minuti. 3.   Ai fini dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la zona della convenzione SPRFMO comprende una zona di 100 miglia nautiche al di fuori della zona della convenzione SPRFMO, all'interno della quale si applica il paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, per i pescherecci battenti la loro bandiera, qualora l'antenna del dispositivo di localizzazione satellitare sia montata separatamente dall'involucro fisico che alloggia il dispositivo, sia utilizzata un'unica antenna comune per il decodificatore e per il trasmettitore della navigazione satellitare, e l'involucro fisico sia collegato all'antenna tramite un unico pezzo di cavo continuo.
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Sistema di controllo dei pescherecci (Art. 29 Regolamento (UE) 2018/975) — Testo vigente | Portale Normativo