Art. 31

Notifica preventiva

In vigore dal 4 lug 2018
Notifica preventiva 1.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo dispongono che i pescherecci di paesi terzi che intendono sbarcare o trasbordare nei loro porti risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate trasmettano, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni seguenti in conformità dell'allegato XI: a) identificazione dell'imbarcazione (identificazione esterna, nome, bandiera, eventuale numero dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization – IMO) e indicativo internazionale di chiamata (international radio call sign – IRCS)]; b) nome del porto designato in cui il peschereccio chiede di entrare e scopo dello scalo (sbarco o trasbordo); c) copia dell'autorizzazione di pesca o, se del caso, di qualsiasi altra autorizzazione posseduta dal peschereccio a sostegno di operazioni su prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO o per il trasbordo di tali prodotti della pesca; d) data e ora previste di arrivo in porto; e) quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO detenuto a bordo, con indicazione della zona di cattura. Se a bordo dell'imbarcazione non sono presenti prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO, è trasmessa una relazione indicante l'assenza di catture; f) quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO che deve essere sbarcato o trasbordato, con indicazione della zona di cattura; g) elenco dei membri dell'equipaggio; h) date della bordata di pesca. 2.   Se a bordo del peschereccio di un paese terzo sono presenti prodotti della pesca SPRMO, le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato in conformità del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008. 3.   Gli Stati membri di approdo possono inoltre chiedere eventuali informazioni addizionali al fine di stabilire se il peschereccio abbia partecipato ad attività di pesca INN o ad attività correlate. 4.   Gli Stati membri di approdo possono fissare un termine di notifica più breve o più lungo rispetto a quanto specificato al paragrafo 1, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca e i propri porti. In tal caso, gli Stati membri di approdo ne informano la Commissione, che trasmette senza ritardo tale informazione al segretariato della SPRFMO.
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