Art. 9
Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci con palangari a tutela degli uccelli marini
In vigore dal 4 lug 2018
Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci con palangari a tutela degli uccelli marini
1. A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.
2. Tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari demersali utilizzano palangari zavorrati e cavi scaccia-uccelli (cavi tori).
3. I pescherecci dell'Unione non calano i palangari durante le ore di oscurità.
4. I palangari zavorrati sono armati come indicato nell'allegato I.
5. I cavi scaccia-uccelli sono armati come indicato nell'allegato II.
6. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile e quando è necessario scaricare rifiuti biologici per considerazioni di sicurezza operativa, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a due ore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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