Art. 35

Procedura in caso di violazioni delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO accertate durante le ispezioni in porto

In vigore dal 4 lug 2018
Procedura in caso di violazioni delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO accertate durante le ispezioni in porto 1.   Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione dimostrano che un peschereccio di un paese terzo ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, in aggiunta all' del regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica il presente articolo. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione non appena possibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi. La Commissione trasmette senza ritardo tale rapporto al segretariato della SPRFMO e al punto di contatto della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera. 3.   Gli Stati membri di approdo notificano immediatamente i provvedimenti adottati in caso di violazioni all'autorità competente della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera e alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
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Procedura in caso di violazioni delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO accertate durante le ispezioni in porto (Art. 35 Regolamento (UE) 2018/975) — Testo vigente | Portale Normativo