Art. 37

Inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO

In vigore dal 4 lug 2018
Inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO 1.   Se riceve dal segretariato della SPRFMO la notifica ufficiale dell'inclusione di un peschereccio dell'Unione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO, la Commissione la trasmette allo Stato membro di bandiera per osservazioni, unitamente ai documenti giustificativi e a qualsiasi altra informazione documentata fornita dal segretariato della SPRFMO, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO. La Commissione esamina tali informazioni e le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale. 2.   Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera informano il proprietario del peschereccio della sua inclusione nell'elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO, specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle imbarcazioni INN adottato dalla SPRFMO.
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