Art. 36
Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate dagli Stati membri
In vigore dal 4 lug 2018
Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate dagli Stati membri
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 145 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 120 giorni prima della riunione annuale.
Storico versioni
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