Art. 39

Presunte inosservanze notificate dal segretariato della SPRFMO

In vigore dal 4 lug 2018
Presunte inosservanze notificate dal segretariato della SPRFMO 1.   Nel caso in cui riceva dal segretariato della SPRFMO informazioni relative a una presunta inosservanza, da parte di uno Stato membro, della convenzione SPRFMO e/o di misure di conservazione e di gestione SPRFMO, la Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni allo Stato membro interessato. 2.   Lo Stato membro comunica alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO, l'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alle presunte inosservanze e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.
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