Art. 41

Guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare

In vigore dal 4 lug 2018
Guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare 1.   In caso di guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare, i pescherecci dell'Unione trasmettono ogni quattro ore i dati seguenti al CCP dello Stato membro di cui battono bandiera, avvalendosi di mezzi di telecomunicazione adeguati: a) numero IMO; b) IRCS; c) nome dell'imbarcazione; d) nome del comandante dell'imbarcazione; e) posizione (latitudine e longitudine), data e ora (UTC); f) attività (pesca/transito/trasbordo). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui il guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare non sia stato risolto entro 60 giorni dall'inizio dell'obbligo di trasmissione di cui al paragrafo 1, i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l'attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza ritardo per riparare il dispositivo stesso. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in aggiunta alle prescrizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 404/2011.
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