Art. 40

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate da una parte contraente o da una PNCC

In vigore dal 4 lug 2018
Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate da una parte contraente o da una PNCC 1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle parti contraenti e dalle PNCC. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche in questione prendano effetto. 3.   Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente o da una PNCC un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di esecuzione eventualmente adottate, per consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Se non può fornire alla Commissione una relazione sullo stato dell'indagine entro tre mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione, lo Stato membro comunica alla Commissione, entro lo stesso periodo di tre mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette al segretariato della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell'indagine.
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