Art. 4

Definizioni

In vigore dal 4 lug 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica d'alto mare delimitata dall' della convenzione SPRFMO; 2)   «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le imbarcazioni ausiliarie, le imbarcazioni officina, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo e le imbarcazioni da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le imbarcazioni container; 3)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; 4)   «risorse alieutiche della SPRFMO»: tutte le risorse biologiche marine presenti nella zona della convenzione SPRFMO, a esclusione delle seguenti: a) specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione nazionale degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»); b) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della UNCLOS; c) specie anadrome e catadrome; d) mammiferi marini, rettili marini e uccelli marini; 5)   «prodotti della pesca SPRFMO»: gli organismi acquatici, o prodotti da essi derivati, risultanti da un'attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO; 6)   «attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento e sbarco di pesci e prodotti della pesca; 7)   «pesca di fondo»: la pesca praticata da un peschereccio operante con qualsiasi attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni; 8)   «impronta della pesca di fondo»: l'estensione spaziale della pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006; 9)   «pesca INN»: attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all', punti da 1) a 4), del regolamento (CE) n. 1005/2008; 10)   «elenco provvisorio delle imbarcazioni INN della SPRFMO»: l'elenco iniziale dei pescherecci che si presume abbiano svolto attività di pesca INN stilato dal segretariato della SPRFMO e sottoposto all'esame del comitato tecnico e di applicazione della SPRFMO; 11)   «pesca sperimentale»: un'attività di pesca che non è stata praticata, o che non è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni; 12)   «grande rete pelagica derivante»: rete da posta o altra rete o combinazione di reti che misura più di 2,5 chilometri di lunghezza lasciata alla deriva in superficie o nell'acqua e il cui scopo è che il pesce vi resti impigliato, intrappolato o ammagliato; 13)   «rete da posta in acque profonde», quali tramaglio, rete fissa, rete ancorata, rete da immersione: gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale sul fondo o vicino al fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo montati assieme sulle stesse funi perimetrali. In un unico attrezzo possono essere combinati diversi tipi di rete. Tali reti possono essere utilizzate sia da sole sia, più comunemente, in un insieme articolato di numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo o lasciato alla deriva, libero o collegato all'imbarcazione; 14)   «parte non contraente cooperante della SPRFMO» (PNCC): uno Stato o un'entità di pesca che non è parte della convenzione SPRFMO, ma che ha accettato di cooperare pienamente all'attuazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO; 15)   «registro delle imbarcazioni della SPRFMO»: l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona della convenzione notificati dalle parti contraenti e dalle PNCC; 16)   «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; 17)   «altre specie di interesse»: le specie elencate nell'allegato XIII; 18)   «ecosistema marino vulnerabile» (EMV): qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.
Storico versioni

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