Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 lug 2018
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO; b) ai pescherecci dell'Unione che trasbordano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO; c) ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione, o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione, e che trasportano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO.
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