Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 4 lug 2018
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO;
b)
ai pescherecci dell'Unione che trasbordano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO;
c)
ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione, o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione, e che trasportano prodotti della pesca prelevati nella zona della convenzione SPRFMO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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