REGOLAMENTO·n. 990·28 aprile 2020
Regolamento (UE) 2020/990
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/990 DELLA COMMISSIONE - del 28 aprile 2020 - che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vigente dal 28 aprile 2020 59 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 1.tit_1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni in materia di biosicurezza per il trasporto di animali acquaticiArt. 3.tit_1Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni in materia di biosicurezza per il trasporto di animali acquaticiArt. 4Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquaticiArt. 4.tit_1Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquaticiArt. 5Obblighi degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura riguardanti i mezzi di trasporto e i contenitori in cui sono trasportati gli animali acquaticiArt. 5.tit_1Obblighi degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura riguardanti i mezzi di trasporto e i contenitori in cui sono trasportati gli animali acquaticiArt. 6Deroghe all’obbligo che gli animali di acquacoltura delle specie elencate provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattiaArt. 6.tit_1Deroghe all’obbligo che gli animali di acquacoltura delle specie elencate provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattiaArt. 7Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacolturaArt. 7.tit_1Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacolturaArt. 8Deroghe alle prescrizioni in materia di movimenti verso uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione di animali acquatici vivi delle specie elencate destinati al consumo umanoArt. 8.tit_1Deroghe alle prescrizioni in materia di movimenti verso uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione di animali acquatici vivi delle specie elencate destinati al consumo umanoArt. 9Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti confinatiArt. 9.tit_1Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti confinatiArt. 10Prescrizioni supplementari per il rilascio in natura di animali acquaticiArt. 10.tit_1Prescrizioni supplementari per il rilascio in natura di animali acquaticiArt. 11Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche viveArt. 11.tit_1Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche viveArt. 12Deroghe all’obbligo di certificazione sanitaria per determinate specie di animali di acquacolturaArt. 12.tit_1Deroghe all’obbligo di certificazione sanitaria per determinate specie di animali di acquacolturaArt. 13Norme relative al contenuto dei certificati sanitari per le varie specie e categorie di animali acquatici delle specie elencateArt. 13.tit_1Norme relative al contenuto dei certificati sanitari per le varie specie e categorie di animali acquatici delle specie elencateArt. 14Informazioni che devono essere incluse nelle autodichiarazioni per le diverse specie e categorie di animali di acquacolturaArt. 14.tit_1Informazioni che devono essere incluse nelle autodichiarazioni per le diverse specie e categorie di animali di acquacolturaArt. 15Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitariaArt. 15.tit_1Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitariaArt. 16Deroghe a determinate prescrizioni relative agli esami clinici e alla certificazione prima dei movimentiArt. 16.tit_1Deroghe a determinate prescrizioni relative agli esami clinici e alla certificazione prima dei movimentiArt. 17Previa notifica dei movimenti verso un altro Stato membro di animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento di acquacoltura sottoposto a un programma di sorveglianza per una malattia di categoria CArt. 17.tit_1Previa notifica dei movimenti verso un altro Stato membro di animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento di acquacoltura sottoposto a un programma di sorveglianza per una malattia di categoria CArt. 18Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membroArt. 18.tit_1Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membroArt. 19Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membroArt. 19.tit_1Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membroArt. 20Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di animali acquatici tra Stati membri in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni di TRACESArt. 20.tit_1Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di animali acquatici tra Stati membri in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni di TRACESArt. 21Designazione delle regioni per la gestione delle notifiche dei movimentiArt. 21.tit_1Designazione delle regioni per la gestione delle notifiche dei movimentiArt. 22Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi a fini di ulteriore trasformazione in uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazioneArt. 22.tit_1Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi a fini di ulteriore trasformazione in uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazioneArt. 23Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi da determinati stabilimenti e zoneArt. 23.tit_1Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi da determinati stabilimenti e zoneArt. 24Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura viviArt. 24.tit_1Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura viviArt. 25Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 22Art. 25.tit_1Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 22Art. 26Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 23Art. 26.tit_1Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 23Art. 27Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membriArt. 27.tit_1Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membriArt. 28Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membriArt. 28.tit_1Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membriArt. 29Procedure di emergenzaArt. 29.tit_1Procedure di emergenzaArt. 30