Art. 10

Prescrizioni supplementari per il rilascio in natura di animali acquatici

In vigore dal 28 apr 2020
Prescrizioni supplementari per il rilascio in natura di animali acquatici Gli operatori spostano per il rilascio in natura in uno Stato membro che ha adottato misure conformemente all’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche di cui all’articolo 205, paragrafo 2, lettera a), punto iii), di tale regolamento solo se tali animali provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia e se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) lo Stato membro di destinazione ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri di applicare misure conformemente all’articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 per gli animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche di cui all’articolo 205, paragrafo 2, lettera a), punto iii); b) l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato il movimento; c) l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione hanno messo in atto misure in grado di garantire la tracciabilità degli animali acquatici che vengono spostati conformemente al presente articolo.
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