Art. 9
Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti confinati
In vigore dal 28 apr 2020
Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti confinati
1. Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro solo se tali animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati, sulla base dei risultati del piano di sorveglianza di cui all’, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/691.
2. Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria D da stabilimenti di acquacoltura diversi dagli stabilimenti confinati in uno stabilimento confinato solo se tali animali di acquacoltura soddisfano una o più delle seguenti prescrizioni:
a)
provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia;
b)
sono sottoposti a quarantena in condizioni appropriate in una delle seguenti strutture:
i)
uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/691; o
ii)
una struttura di quarantena in un altro stabilimento confinato; o
iii)
la struttura di quarantena dello stabilimento confinato di destinazione finale;
c)
appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato, e non sono più considerati vettori.
3. In deroga al paragrafo 2, gli operatori possono spostare per scopi scientifici in uno stabilimento confinato animali di acquacoltura che non soddisfano le prescrizioni previste in tale paragrafo.
Storico versioni
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