Art. 16
Deroghe a determinate prescrizioni relative agli esami clinici e alla certificazione prima dei movimenti
In vigore dal 28 apr 2020
Deroghe a determinate prescrizioni relative agli esami clinici e alla certificazione prima dei movimenti
1. In deroga all’, paragrafo 3, il periodo entro il quale il veterinario ufficiale effettua l’ispezione clinica e, se del caso, l’esame clinico e rilascia un certificato sanitario relativo agli animali di acquacoltura delle specie elencate diversi da quelli di cui all’, paragrafo 2, può essere esteso dalle 72 ore ai sette giorni precedenti la partenza dallo stabilimento di acquacoltura di origine, alle seguenti condizioni:
a)
dallo stesso stabilimento di acquacoltura di origine allo stesso stabilimento di acquacoltura di destinazione sono effettuati più movimenti della stessa specie di animali di acquacoltura e tali movimenti avvengono a un intervallo non superiore a sette giorni l’uno dall’altro;
b)
viene realizzato un controllo della documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione prima del movimento di ciascuna partita, e un’ispezione clinica e, se necessario, un esame clinico vengono effettuati nelle 72 ore precedenti il primo movimento e successivamente almeno ogni sette giorni fino all’ultimo movimento di cui alla lettera a);
c)
ogni partita è completamente tracciabile.
2. Il veterinario ufficiale rilascia un certificato sanitario come previsto all’articolo 216, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 per ciascuna partita spostata nei sette giorni che intercorrono tra le ispezioni cliniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
dall’ultima ispezione clinica non è stato effettuato alcun movimento di specie elencate verso lo stabilimento di acquacoltura; e
b)
nello stabilimento di acquacoltura non si sospetta la presenza di malattie elencate o di malattie emergenti.
Storico versioni
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