Art. 18
Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro
In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro
Gli operatori che sono tenuti a notificare all’autorità competente del proprio Stato membro di origine i movimenti di partite di animali acquatici verso un altro Stato membro, conformemente all’articolo 219 del regolamento (UE) 2016/429, forniscono a tale autorità competente le informazioni su tali partite indicate:
a)
all’allegato II, parte A, punti 1 e 3, per quanto riguarda gli animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui alla lettera c) del presente articolo, destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
b)
all’allegato II, parte A, punti 2 e 3, per quanto riguarda gli animali acquatici selvatici destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
c)
all’allegato II, parte B, per quanto riguarda gli animali di acquacoltura di cui all’, destinati ad essere spostati in un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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