Art. 20

Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di animali acquatici tra Stati membri in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni di TRACES

In vigore dal 28 apr 2020
Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di animali acquatici tra Stati membri in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni di TRACES In caso di indisponibilità di TRACES, l’autorità competente dello Stato membro di origine degli animali acquatici destinati ad essere spostati in un altro Stato membro osserva i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza stabiliti a norma dell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
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