Art. 21

Designazione delle regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti

In vigore dal 28 apr 2020
Designazione delle regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti Gli Stati membri designano regioni dei rispettivi territori per la gestione delle notifiche dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro di cui agli . Nel designare tali regioni, gli Stati membri provvedono affinché: a) ogni parte dei rispettivi territori rientri almeno in una regione designata; b) ogni regione designata ricada sotto la responsabilità di un’autorità competente designata per la certificazione sanitaria in tale regione designata; c) l’autorità competente responsabile per la regione designata abbia accesso a TRACES; d) il personale dell’autorità competente responsabile per la regione designata possieda capacità e conoscenze adeguate e abbia ricevuto una formazione specifica, o abbia acquisito un’esperienza pratica equivalente, nell’utilizzo di TRACES per l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione delle informazioni di cui agli .
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