Art. 19
Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro
In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro
1. L’autorità competente dello Stato membro di origine che è tenuta a notificare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di partite di animali acquatici verso un altro Stato membro, conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, fornisce a tale autorità competente le informazioni su tali partite indicate:
a)
all’allegato II, parte A, punti 1 e 3, per quanto riguarda gli animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui all’, lettera c), destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
b)
all’allegato II, parte A, punti 2 e 3, per quanto riguarda gli animali acquatici selvatici destinati a essere spostati in un altro Stato membro.
2. L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti degli animali di acquacoltura di cui all’, conferma la partecipazione dello stabilimento di acquacoltura al programma di sorveglianza di cui a detto articolo e fornisce le informazioni di cui all’allegato II, parte B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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