Art. 22
Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi a fini di ulteriore trasformazione in uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione
In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi a fini di ulteriore trasformazione in uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione
1. In caso di movimenti a fini di ulteriore trasformazione, gli operatori spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, delle specie elencate nella colonna 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione, solo se tali prodotti provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni dalle malattie in questione.
2. In deroga al paragrafo 1, non sono tenuti a rispettare il disposto di tale paragrafo i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate diversi dagli animali di acquacoltura vivi:
a)
pesci destinati al consumo umano, macellati ed eviscerati prima di essere spostati;
b)
prodotti di origine animale destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.
Storico versioni
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