Art. 23
Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi da determinati stabilimenti e zone
In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi da determinati stabilimenti e zone
Gli operatori spostano in un altro Stato membro, zona o compartimento prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, provenienti da stabilimenti e zone soggetti alle misure di emergenza per le malattie elencate ed emergenti di cui all’articolo 222, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, o alle restrizioni dei movimenti di cui all’articolo 222, paragrafo 2, lettera b), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i movimenti sono autorizzati dall’autorità competente del luogo di destinazione; e
b)
i prodotti di origine animale in questione soddisfano le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione di cui alla lettera a).
Storico versioni
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