Art. 22.tit_1

Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi a fini di ulteriore trasformazione in uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione

In vigore dal 28 apr 2020
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Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi a fini di ulteriore trasformazione in uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione (Art. 22.tit_1 Regolamento (UE) 2020/990) — Testo vigente | Portale Normativo