Art. 14
Informazioni che devono essere incluse nelle autodichiarazioni per le diverse specie e categorie di animali di acquacoltura
In vigore dal 28 apr 2020
Informazioni che devono essere incluse nelle autodichiarazioni per le diverse specie e categorie di animali di acquacoltura
1. Gli operatori provvedono affinché le autodichiarazioni per i movimenti di animali di acquacoltura dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro, redatte conformemente all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429, contengano le seguenti informazioni:
a)
le informazioni specifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, come pertinenti per la categoria di animali di acquacoltura in questione;
b)
le informazioni generali di cui all’allegato II, parte B, punto 1;
c)
informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati gli animali di acquacoltura conformemente all’allegato II, parte B, punto 2.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, gli operatori provvedono affinché le autodichiarazioni per gli animali di acquacoltura delle specie elencate comprendano le seguenti informazioni specifiche:
a)
una dichiarazione attestante che gli animali di acquacoltura oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da:
i)
uno stabilimento di acquacoltura dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause indeterminate; o
ii)
una parte dello stabilimento di acquacoltura indipendente dall’unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, se lo Stato membro di destinazione e gli eventuali Stati membri di transito hanno dato il proprio consenso a tali movimenti;
b)
qualora gli animali di acquacoltura siano destinati a uno stabilimento di acquacoltura che partecipa a un programma di sorveglianza per una malattia specifica di categoria C, una dichiarazione attestante che gli animali di acquacoltura provengono da uno stabilimento di acquacoltura:
i)
che partecipa a un programma di sorveglianza per tale malattia specifica di categoria C; e
ii)
in cui non si sospetta la presenza di tale malattia specifica di categoria C, né ne è stata confermata la presenza, con il sostegno dei dati di campionamento e di laboratorio di cui all’allegato II, parte B, punto 1, lettera f).
3. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori provvedono affinché le autodichiarazioni per gli animali di acquacoltura di specie non elencate e per gli animali di acquacoltura delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 che non sono considerati vettori della malattia pertinente di categoria C contengano informazioni indicanti che gli animali di acquacoltura oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da:
a)
uno stabilimento di acquacoltura o un habitat dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause indeterminate; o
b)
una parte dello stabilimento di acquacoltura indipendente dall’unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, se lo Stato membro di destinazione e gli eventuali Stati membri di transito hanno dato il proprio consenso a tali movimenti.
Storico versioni
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