Art. 13

Norme relative al contenuto dei certificati sanitari per le varie specie e categorie di animali acquatici delle specie elencate

In vigore dal 28 apr 2020
Norme relative al contenuto dei certificati sanitari per le varie specie e categorie di animali acquatici delle specie elencate 1.   Gli operatori provvedono affinché i certificati sanitari per gli animali di acquacoltura di cui all’articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e quelli per gli animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura di cui all’articolo 209 del medesimo regolamento contengano i seguenti elementi: a) le informazioni generali di cui all’allegato II, parte A, punti 1 o 2, come pertinenti per gli animali di acquacoltura o per gli animali acquatici selvatici; b) le garanzie specifiche in materia di sanità animale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, come pertinenti per la specie e la categoria di animali acquatici in questione; c) informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati gli animali acquatici conformemente all’allegato II, parte A, punto 3. Le garanzie specifiche in materia di sanità animale per gli animali acquatici delle specie pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti: 2.   Le garanzie specifiche in materia di sanità animale per gli animali acquatici delle specie pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti: a) gli animali acquatici oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da: i) uno stabilimento di acquacoltura o un habitat dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause indeterminate; o ii) una parte dello stabilimento di acquacoltura o dell’habitat indipendente dall’unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, se del caso, le autorità competenti degli eventuali Stati membri di transito, hanno dato il proprio consenso a tali movimenti; o iii) uno stabilimento di acquacoltura soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all’articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429 ed è autorizzata dall’autorità competente una deroga a tali restrizioni dei movimenti o misure di emergenza e i movimenti sono effettuati conformemente alle condizioni di detta autorizzazione; b) gli animali acquatici oggetto dei movimenti provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento che soddisfano una delle seguenti condizioni: i) hanno lo status di indenne da malattia per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione; o ii) sono sottoposti a un programma di eradicazione relativo a una malattia di categoria B o di categoria C, se gli animali acquatici sono destinati a uno stabilimento di acquacoltura sottoposto a sua volta a un programma di eradicazione per la stessa malattia di categoria B o di categoria C; c) se gli Stati membri di destinazione hanno adottato misure nazionali, gli animali acquatici delle specie pertinenti rispettano le garanzie sanitarie necessarie per conformarsi a tali misure nazionali; d) se gli animali di acquacoltura sono spostati a partire da stabilimenti di acquacoltura diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), è stato realizzato un controllo della documentazione dello stabilimento di acquacoltura relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione dal quale non sono emersi sospetti della presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente nello stabilimento in questione.
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