Art. 11

Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive

In vigore dal 28 apr 2020
Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive Gli operatori spostano esche vive che sono animali acquatici appartenenti alle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria D, diverse da quelle elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, e che non sono considerati vettori, in uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione al fine di ottenere tale status in relazione a una o più di tali malattie pertinenti di categoria D, solo se tali esche vive provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia.
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