Art. 12

Deroghe all’obbligo di certificazione sanitaria per determinate specie di animali di acquacoltura

In vigore dal 28 apr 2020
Deroghe all’obbligo di certificazione sanitaria per determinate specie di animali di acquacoltura In deroga all’obbligo di certificazione sanitaria di cui all’articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori possono spostare animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria C senza che questi siano accompagnati da un certificato sanitario purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere c) e d); b) l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato il movimento; c) la malattia di categoria C in questione non si è mai verificata né nello Stato membro di origine né in quello di destinazione; d) l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione hanno messo in atto sistemi in grado di garantire la tracciabilità degli animali di acquacoltura che vengono spostati conformemente alle condizioni stabilite alle lettere a), b) e c).
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