Art. 7.tit_1

Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura

In vigore dal 28 apr 2020
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:990:oj#art-7.tit_1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura (Art. 7.tit_1 Regolamento (UE) 2020/990) — Testo vigente | Portale Normativo