Art. 7.tit_1 · Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura

Art. 7.tit_1

Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura

In vigore dal 28 apr 2020
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