Art. 8

Deroghe alle prescrizioni in materia di movimenti verso uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione di animali acquatici vivi delle specie elencate destinati al consumo umano

In vigore dal 28 apr 2020
Deroghe alle prescrizioni in materia di movimenti verso uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione di animali acquatici vivi delle specie elencate destinati al consumo umano In deroga all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in combinato disposto con l’articolo 202, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in caso di animali acquatici vivi destinati al consumo umano, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a spostare animali delle specie elencate per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione qualora si applichino una o più delle seguenti condizioni: a) gli animali acquatici vivi appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non sono vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o b) gli animali acquatici vivi sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie ai fini della macellazione e della successiva trasformazione e provengono da un’area soggetta a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza di cui all’articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, se tali movimenti sono autorizzati dall’autorità competente e sono effettuati conformemente alle condizioni stabilite in detta autorizzazione; o c) gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all’allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e non sarebbero più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; o d) gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all’allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e sono destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; o e) gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione e sono imballati per la vendita al dettaglio conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all’allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.
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