Art. 27
Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membri
In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membri
Gli operatori, nelle notifiche dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 225, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, forniscono all’autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all’allegato III del presente regolamento per ciascuna partita di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.
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