Art. 29

Procedure di emergenza

In vigore dal 28 apr 2020
Procedure di emergenza In caso di indisponibilità di TRACES, l’autorità competente dello Stato membro di origine dei prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati ad essere spostati in un altro Stato membro, osserva i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza stabiliti a norma dell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
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