Art. 28

Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membri

In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi di informazione dell’autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membri L’autorità competente dello Stato membro di origine che notifica all’autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, conformemente all’articolo 225, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, fornisce le informazioni di cui all’allegato III del presente regolamento per ciascuna partita di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.
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