Art. 26
Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’articolo 23
In vigore dal 28 apr 2020
Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all’
Il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, conformemente all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, contiene, oltre alle informazioni di cui all’articolo 224 di tale regolamento, i seguenti elementi:
a)
le informazioni generali di cui all’allegato III, punto 1;
b)
informazioni dettagliate sull’uso cui sono destinati i prodotti di origine animale conformemente all’allegato III, punto 2;
c)
un attestato firmato dal veterinario ufficiale, di cui all’allegato III, punto 3, che certifichi il rispetto delle condizioni di cui all’, lettera b).
Storico versioni
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