Art. 5

Obblighi degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura riguardanti i mezzi di trasporto e i contenitori in cui sono trasportati gli animali acquatici

In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura riguardanti i mezzi di trasporto e i contenitori in cui sono trasportati gli animali acquatici 1.   Gli operatori, compresi i trasportatori, di partite di animali acquatici accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 208 o all’articolo 209 del regolamento (UE) 2016/429 provvedono affinché i mezzi di trasporto o i contenitori in cui sono trasportati tali animali acquatici siano identificati mediante un’etichetta leggibile che deve: a) figurare in posizione visibile sul contenitore o sul mezzo di trasporto, a seconda delle possibilità; b) contenere le informazioni necessarie per collegare chiaramente la partita al certificato sanitario. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), in caso di trasporto su barca vivaio, l’etichetta può essere sostituita da una voce nel manifesto di carico contenente le informazioni necessarie per collegare chiaramente la partita al certificato sanitario di cui al paragrafo 1.
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