Art. 4
Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquatici
In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquatici
1. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché il ricambio dell’acqua, se necessario, avvenga soltanto secondo le seguenti modalità:
a)
in caso di trasporto via terra: presso punti di ricambio dell’acqua in cui il ricambio non modifichi lo stato sanitario degli animali acquatici trasportati, o di quelli presenti nel luogo di destinazione o lungo il tragitto verso tale destinazione;
b)
in caso di trasporto su barca vivaio: a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di carico e il luogo di destinazione.
2. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i ricambi di acqua di cui al paragrafo 1 non avvengano in aree soggette a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza.
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