Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 apr 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429 e all’ del regolamento delegato (UE) 2020/691.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)
«contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali acquatici o uova di animali acquatici che non siano il mezzo di trasporto;
2)
«barca vivaio»: una nave dotata di una cisterna o una vasca per lo stoccaggio, il trasporto o il trattamento di animali di acquacoltura vivi in acqua;
3)
«specie vettrici»: le specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 che soddisfano le condizioni per essere considerate vettrici di cui all’allegato I, colonna 3, del presente regolamento;
4)
«esca»: qualsiasi animale acquatico utilizzato per attirare o catturare un altro animale acquatico;
5)
«misure nazionali»: misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429;
6)
«habitat»: aree acquatiche che si distinguono in base alle caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, sia interamente naturali che seminaturali;
7)
«Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia»: uno Stato membro, una zona o un compartimento di uno Stato membro dichiarati indenni da malattia conformemente all’articolo 36, paragrafo 4, o all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;
8)
«programma di eradicazione»: un programma obbligatorio di eradicazione istituito conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento;
9)
«stabilimento di acquacoltura registrato»: uno stabilimento registrato dall’autorità competente conformemente all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429;
10)
«stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’articolo 176 del regolamento (UE) 2016/429;
11)
«gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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