Art. 3

Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni in materia di biosicurezza per il trasporto di animali acquatici

In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni in materia di biosicurezza per il trasporto di animali acquatici 1.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché gli animali acquatici: a) siano caricati e trasportati in acqua che non ne modifichi lo stato sanitario; b) non siano trasportati nella stessa acqua o nello stesso contenitore di animali acquatici di stato sanitario inferiore, dal momento del carico al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. 2.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché: a) i mezzi di trasporto e i contenitori siano progettati e costruiti in modo tale che sia possibile effettuare una pulizia e una disinfezione efficaci tra una partita e l’altra in modo che lo stato sanitario degli animali acquatici non sia compromesso durante il trasporto; b) il contenitore, se non è monouso, o la nave, come pure le altre attrezzature di trasporto, siano puliti e disinfettati tra una partita e l’altra. 3.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché la pulizia e la disinfezione prescritte al paragrafo 2, lettera b), siano effettuate conformemente ad un protocollo approvato dall’autorità competente del luogo di origine, che deve precisare il luogo e il momento in cui devono avvenire la pulizia e la disinfezione e il tipo di agenti disinfettanti da utilizzare.
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