Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 28 apr 2020
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento integra le norme stabilite nella parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti ottenuti da animali acquatici.
In particolare esso stabilisce norme riguardanti:
a)
gli obblighi degli operatori, compresi i trasportatori, in relazione al trasporto di animali acquatici;
b)
le prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati a usi o scopi specifici, comprese prescrizioni in materia di certificazione e notifica;
c)
la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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