Art. 4 · Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquatici

Art. 4

Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquatici

In vigore dal 28 apr 2020
Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquatici 1.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché il ricambio dell’acqua, se necessario, avvenga soltanto secondo le seguenti modalità: a) in caso di trasporto via terra: presso punti di ricambio dell’acqua in cui il ricambio non modifichi lo stato sanitario degli animali acquatici trasportati, o di quelli presenti nel luogo di destinazione o lungo il tragitto verso tale destinazione; b) in caso di trasporto su barca vivaio: a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di carico e il luogo di destinazione. 2.   Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i ricambi di acqua di cui al paragrafo 1 non avvengano in aree soggette a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:990:oj#art-4