REGIO DECRETO-LEGGE·n. 636·14 aprile 1939
Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.
Vigente dal 3 maggio 1939 39 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE
Art. 2L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione d
Art. 3Le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazion
Art. 4Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità: 1° i cittadini stranieri e
Art. 5Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retr
Art. 6I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, nuz
Art. 7Per particolari categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'inva
Art. 8Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura
Art. 9L'assicurato ha diritto alla pensione: 1° al compimento del 60° anno di età, per gli uomin
Art. 10Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti
Art. 11L'importo minimo di contribuzione di cui ai nn. 1 e 2 lettera b) dell'art. 9 è stabilito n
Art. 12L'ammontare della pensione annua è determinato: a) per gli assicurati impiegati, in ragion
Art. 13Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano
Art. 14Nel caso in cui l'assicurato muoia prima di avere raggiunto i requisiti minimi di assicura
Art. 15Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affet