Art. 8
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale, secondo le tabelle di contribuzione allegate al presente decreto, hanno prevalentemente contribuito:
a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;
b) nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità, per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
c) nell'ultimo biennio precedente la domanda di prestazione, per le altre assicurazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-8