Art. 13
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all', n. 2, lettere a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma del primo comma dell':
a) il 50 per cento al coniuge;
b) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma del primo comma 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-13