Art. 12

Abrogato
In vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
L'ammontare della pensione annua è determinato: a) per gli assicurati impiegati, in ragione del 54 per cento delle prime millecinquecento lire di contribuzione, del 39 per cento delle successive millecinquecento lire e del 24 per cento del rimanente importo dei contributi; b) per gli assicurati operai, in ragione del 54 per cento delle prime settecento lire di contribuzione, del 39 per cento delle successive settecento lire e del 24 per cento del rimanente importo dei contributi; c) per le assicurate impiegate, in ragione del 43 per cento delle prime millecinquecento lire di contribuzione, del 31 per cento delle successive millecinquecento lire e del 19 per cento del rimanente importo dei contributi; d) per le assicurate operaie, in ragione del 43 per cento delle prime settecento lire di contribuzione, del 31 per cento delle successive settecento lire e del 19 per cento del rimanente importo dei contributi. La pensione, calcolata secondo le norme di cui al comma precedente, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 15 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro. Per i pensionati ai quali è stata liquidata la pensione come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età dei figli a carico, per la corresponsione dei decimi supplementari di cui al comma precedente, è stabilito a 18 anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria. — Testo vigente | Portale Normativo