Art. 15
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.
Gli assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al comma precedente.
L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha facoltà di integrare la cura antitubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-15