Art. 10
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 14 lug 1971
Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà, per gli impiegati.
La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma.
Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R. decreto-legge 4 ottobre 1933-XIII, n. 1827.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-10