Art. 6

Abrogato
In vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore. Essi sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato. I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente. Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B siano retribuiti a mese od a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione mensile o quindicinale rispettivamente per 12 o per 24 e dividendo il prodotto per 52. Per particolari categorie di lavoratori, per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi stabiliti, su proposta dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con decreto del Ministro per le corporazioni. Il terzo comma dell'art. 49 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e la tabella B allegata al decreto medesimo sono abrogati.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-6

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