Art. 11
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
L'importo minimo di contribuzione di cui ai nn. 1 e 2 lettera b) dell' è stabilito nella misura seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-11